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Jessica
Responsabile corsi Advanced Consulting
Prima di entrare nel merito dei criteri utilizzati per effettuare la classificazione, è opportuno ricordare la distinzione tra pericolo e rischio incendio, ove per “pericolo” si intende la proprietà intrinseca di determinai materiali o processi lavorativi che presentano una potenzialità di causare un incendio, mentre per “rischio” si intende la probabilità che si raggiunga il livello potenziale dell’accadimento, cioè che si verifichi un incendio e che le persone e/o le attrezzature ne subiscano i danni derivanti.
Per fare un esempio si pensi alla caratteristica di infiammabilità di una sostanza come al “pericolo”, e alle diverse condizioni di utilizzo della stessa, in relazione alle fonti di innesco ed alla presenza di un comburente, come alla probabilità che si sviluppi un incendio (Rischio).
La normativa di riferimento che regolamenta tutti gli aspetti della gestione del rischio incendio è il Decreto Ministeriale 10/03/1998, ancora ad oggi in vigore, all’interno del quale (nell’Allegato I) si possono individuare i criteri utilizzabili dalle aziende per effettuare la valutazione del Rischio Incendio e la relativa classificazione.
Applicando le linee guida contenute nell’allegato del decreto, l’esito della valutazione risulterà quindi in una classificazione che distinguerà i luoghi di lavoro in:
A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso : [..] sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio: [..] sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato [..] : sono presenti sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.
Diversi provvedimenti si sono succeduti dal 1998 ad oggi in materia di prevenzione incendi, ultimo DM del 03/08/2015 rivolto a chiarire e semplificare alcuni aspetti della normativa di riferimento. Lo stesso D.Lgs 81/08 nell’art 46 relativo alla prevenzione incendi, affronta la tematica facendo sempre e comunque riferimento ai contenuti del già citato DM 10/03/98 e del successivo DM nr 139 del 08/03/06 in materia di organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Direttamente coinvolto nel processo di valutazione del rischio incendio e di gestione delle emergenze è come sempre il Datore di Lavoro, o l’eventuale dirigente che può ricevere delega ai sensi dell’art 16 del D.Lgs 81/08 per la gestione degli aspetti dell’antincendio. Il ruolo prevede l’obbligo della nomina degli addetti alla squadra di gestione delle emergenze (art 16 comma b) e della gestione dell’emergenza incendio (comma f) adottando le misure necessarie per evitare lo sviluppo di un incendio (o comunque rivolte a contenerne i danni a persone e cose), e applicando i corretti metodi di controllo sui presidi e di manutenzione sugli impianti.
Il Datore di lavoro è inoltre tenuto, avvalendosi eventualmente della consulenza di tecnici qualificati come può essere lo stesso RSPP aziendale, ad effettuare la valutazione del rischio incendio, tenendo conto innanzitutto della attività aziendali, della natura dei materiali immagazzinati e manipolati, della presenza di attrezzature che possano generare inneschi, della infiammabilità dei materiali costruttivi e degli arredi e del numero di persone presenti nonché della loro capacità di allontanarsi celermente in caso di emergenza.
I risultati dell’esito determineranno l’appartenenza ad una delle tre categorie inizialmente citate (basso – medio –alto); va comunque precisato che indipendentemente dalle caratteristiche del luogo di lavoro, alcuni di questi in considerazione di particolari requisiti relativi all’affollamento delle persone ed alla loro capacità di deambulazione, vanno comunque classificati come a rischio alto.
A titolo esemplificativo, e come riportato anche nell’allegato IX del DM 10/03/98, ed ai sensi del DPR 151/2011, si illustrano di seguito alcuni casi di classificazione incendio per ognuna delle tre categorie.
Genericamente si considerano appartenenti a questa categoria gli ambienti di lavoro dove sono presenti limitate quantità di materiali infiammabili (carta o arredi) e/o sostanze poco infiammabili e dove i processi lavorativi difficilmente potranno generare il rischio di sviluppo e propagazione di un incendio. condizioni di esercizio offrono limitate possibilità di sviluppo di un incendio. Ne fanno parte quindi: gli uffici, le aziende di servizi in genere, gli esercizi commerciali scarsamente affollati, gli studi professionali, ecc.
Per vedere quale corso devi frequentare in base alla tua fascia di rischio, consulta la sezione "CORSI DI FORMAZIONE D.LGS 81/08"