Hai bisogno di ulteriori informazioni?
Lascia i tuoi dati e la tua richiesta.

Jessica
Responsabile corsi Advanced Consulting
Si intendono come atti di movimentazione manuale dei carichi (art. 167 del D.Lgs. 81/08): “le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”.
In effetti il rischio per la salute deve essere valutato non solo relativamente alle azioni di sollevamento (movimentazione manuale dei carichi) ma anche di traino spinta ed infine relativamente ai cosiddetti movimenti ripetuti o ripetitivi. Ancora oggi i rischi connessi con tali attività lavorative sono tra i più diffusi e spesso determinano malattie professionali.
Il riferimento normativo per valutare i fattori di rischio connessi all’attività di movimentazione manuale dei carichi è rappresentato dal Titolo VI e dall’allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Gli elementi che sono da considerare e che contribuiscono alla definizione del livello di rischio connesso alla attività di movimentazione manuale dei carichi, sono i seguenti:
INFORMAZIONE sui rischi connessi con l’attività: in generale si parla di rischi connessi alla movimentazione dei carichi quando il peso degli stessi è superiore ai 3 kg.
Al di sotto di tale peso il rischio per la schiena può essere generalmente considerato trascurabile. Pertanto, ogni volta che si dovranno maneggiare carichi di peso superiore al predetto limite, è opportuno attenersi a quanto segue:
Nel sollevare i carichi si deve mantenere il tronco eretto, piegando le gambe anziché la schiena, il carico deve essere tenuto il più possibile vicino al corpo e si devono evitare torsioni del busto;